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Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore
Cos’è
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni e compromessi, riscuotere capitali, ecc.
Leggi
Artt. 320, comma 3,4 cod. civ.; artt. 737, 742 bis cod. proc. civ.
Chi può richiedere
Entrambi i genitori o chi ne esercita, in via esclusiva, la potestà.
Dove
È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (nella pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).
Se si presenta la necessità di rispettare una scadenza documentabile in meno di 5 giorni lavorativi è possibile rivolgersi direttamente presso il Tribunale di Pavia - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.
Come si svolge
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Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice non ha necessità di fissare un’udienza.
È necessario, quindi, depositare in Cancelleria una istanza che sia il più possibile completa e documentata.
Prima di recarsi in Tribunale raccogliere quindi tutta la documentazione utile al Giudice per la decisione.
In particolare sono spesso necessari:
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Certificato di morte della persona di cui il minore è erede o chiamato all’eredità [vedi Informazioni Utili]
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Un certificato di Stato di Famiglia (come sopra)
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Una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi o chiamati all’eredità (come sopra)
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Per l’elenco degli allegati da produrre in base alle singole esigenze è necessario consultare il modulo specifico.
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Consegnare in Tribunale il modulo correttamente compilato unitamente agli allegati necessari e indicati sul modulo stesso.
Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.
NB.
È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.
Costi
Per i certificati vanno sostenuti i seguenti costi in Comune (Punto 1):
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se è in carta semplice il costo è di € 0,26 per ogni certificato (in questo caso è necessario specificare l'uso, cioè l'articolo di legge per cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo)
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se è in bollo il costo è di € 15,14 per ogni certificato (€ 16,00 marca bollo + € 0,52 centesimi per diritti segreteria).
Per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Punto 1):
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imposta di bollo € 16,00 (laddove sia richiesta l’autentica della firma) + € 0,52 per diritti di segreteria.
Per la richiesta (Punto 3)
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€ 27,00 di marca per diritti forfetizzati
Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia.
Tempi
In media il decreto del giudice è disponibile entro 30 giorni dalla domanda correttamente depositata
Informazioni utili
I certificati di morte vanno richiesti all’Ufficio Anagrafe del comune di ultima residenza del defunto.
Comune di Pavia - Anagrafe (certificati)
In caso di richiesta di accettazione di eredità leggere la scheda relativa all’Accettazione eredità con beneficio d'inventario.
I certificati anagrafici possono essere richiesti presso tutti gli Uffici Anagrafe del Comune di Pavia.
Stampa la scheda Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore in pdf