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Accettazione eredità con beneficio d'inventario

Cos’è

L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario consente di distinguere il patrimonio del defunto da quello dell’erede: in questo modo l’erede risponderà di eventuali debiti del defunto soltanto con il patrimonio ereditato.
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario:

  1. i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.);
  2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.)
  3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità dell’accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare e, per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del Giudice tutelare

Normativa

Artt. 471-472-473 e 484 e segg. del codice civile. 

Chi può richiedere

Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.

Dove

Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla Cancelleria del Tribunale Civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto.

Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al Tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Come si svolge

Per dichiarare l’accettazione di eredità con beneficio d’inventario va fissato un appuntamento con la Cancelleria del Tribunale.

1.    Per poter fissare l’appuntamento è necessaria la seguente documentazione:
  • a)    Estratto dell’atto di morte nel quale sia riportata l’ultima residenza in vita del defunto (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione);
  • b)    Codice fiscale del defunto, in originale e in fotocopia;
  • c)    Documento d’identità dell’accettante, in originale e in fotocopia;
  • d)    Documento d’identità dell’accettante, in originale e in fotocopia
  • e)    Copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati).
2.    Il giorno di stesura del verbale di accettazione con beneficio d’inventario:
  • a)    presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’originale dell’atto
  • b)    effettuare il versamento bancario di € 294,00 attraverso il modello F23 fornito dalla Cancelleria, ai fini della trascrizione all’Agenzia del Territorio
  • c)    la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in Cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell’atto
  • d)    una marca da bollo da € 16,00 e una da € 11,80 per la trascrizione

3.    Per ritirare la copia conforme dell’atto redatto in Cancelleria, l’interessato dovrà produrre:
  • a)    Una marca da bollo da € 16,00 e una da € 11,80 oppure se il ritiro avviene con urgenza il medesimo giorno della stesura dell’atto, una marca da bollo di € 35,40

4.    Prima o dopo aver reso la dichiarazione al Cancelliere, l’interessato dovrà presentare anche istanza per la redazione dell’inventario. L’inventario è necessario per accertare la consistenza dell’eredità. Per la redazione dell’inventario occorre presentare:
  • a)    nota di iscrizione a ruolo
  • b)    pagamento tramite PagoPA del contributo unificato da € 98,00 (solo nel caso in cui l’accettante non sia un minore/interdetto/inabilitato)
  • c)    pagamento tramite PagoPA dei diritti di cancelleria da € 27,00 
  • d)    istanza per richiedere la nomina del cancelliere per la redazione dell’inventario.

Nota bene

La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne curi il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni.

Tempi

L’atto viene redatto il giorno dell’appuntamento.

Informazioni utili

Se l’erede è in possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal testatore da quelli già di proprietà dell'erede) lo deve fare entro 3 mesi dalla morte del testatore, altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.

L'accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al compimento dell’inventario.

Se il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.

Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.

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