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Amministrazione di sostegno

Cos’è

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Scopo di tale istituto è quello di garantire il sostegno necessario ai soggetti indicati, aiutandoli ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o gestire ed investire somme di denaro.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso in cui deve essere indicato l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato

  • dal coniuge

  • dalla persona stabilmente convivente

  • dai parenti entro il quarto grado

  • dagli affini entro il secondo grado

  • dal tutore o curatore

  • dal Pubblico Ministero

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. 

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno conterrà l'indicazione:

  • delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno

  • della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato

  • dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno

  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità

  • della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente

  • la persona stabilmente convivente

  • il padre, la madre

  • il figlio

  • il fratello o la sorella

  • il parente entro il quarto grado

  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Se necessario, può essere nominato amministratore di sostegno anche persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti). Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore; occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.

Normativa

Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004 

Chi può richiedere

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

Dove

È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (nella pagina è possibile trovare indirizzi, recapiti ed orari di apertura).

Come si svolge

  1. Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (DOMANDA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero). Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  2. Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione viene consegnato un promemoria con le informazioni utili per l’udienza avanti al Giudice ed una lista dei documenti da presentare (DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L UDIENZA).

  3. Entro cinque giorni il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli.

    Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti precedentemente anche i figli di questi ultimi.

    Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii, i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina. Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che sia nominato l’amministratore. In alternativa queste persone possono intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e allegare una fotocopia della carta di identità.

  4. All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici.

    Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da presentare all’udienza. In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la persona non è trasportabile neanche in ambulanza.

    Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la decisione e fissare nuova udienza per l’esame.

    Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta. 

Effetti

Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario. Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in un secondo momento.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

Doveri dell’amministratore di sostegno

Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare presso gli la  Cancelleria della Volontaria Giurisdizione il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato o il modulo RENDICONTO ANNUALE.

L’amministratore dovrà documentare ogni spesa superiore a € 100,00 richiedendo sempre la fattura o la ricevuta fiscale se dovuta (es. per interventi terapeutici ed altro). Non è necessario invece allegare scontrini che non rechino il codice fiscale del soggetto.

In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l’amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario.

L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione

L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta in Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l’incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, sarà necessario prevedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).

Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, v. art. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli per cui il Giudice abbia così stabilito, l’amministratore, prima di compierli, dovrà chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione.

L’autorizzazione deve essere richiesta prima di impegnarsi con terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere, ovvero un compromesso), perché l’autorizzazione potrebbe anche essere negata e allora l’amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.

Rapporti con Istituti affini

In caso di incapacità gestionale totale si può nominare un tutore anziché un amministratore di sostegno.

È preferibile quest’ultima soluzione nei casi in cui il soggetto potrebbe essere vittima di raggiri (ad esempio perché, anziché trovarsi in una casa di cura, abbia una sua autonomia e abbia possibilità di fare acquisti sconsiderati o entrare in contatto con terzi che possano approfittare di lui), oppure se si debbano gestire situazioni complesse (es. quando la persona è titolare di una impresa).

In questo caso occorre però attivare un diverso procedimento (interdizione), per il quale occorre l’assistenza di un avvocato. L’interdizione potrebbe essere dichiarata anche se, nel corso del procedimento di amministrazione di sostegno, il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

Situazioni di urgenza

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

NB.

È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Costi

I costi di ciascuna istanza sono descritti nei vari moduli specifici.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Tempi

In media la prima udienza viene fissata entro due mesi dalla presentazione della domanda se correttamente depositata.

Se la persona incapace compare alla prima udienza il Giudice potrà emettere il provvedimento senza fissare altra udienza. Altrimenti i tempi si allungheranno.

Informazioni utili

I certificati anagrafici possono essere richiesti presso tutti gli Uffici Anagrafe del Comune di Pavia.

Faq

  1. È necessario fare richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno nei casi in cui una persona capace di intendere e volere non può però firmare per problemi fisici (es. paralisi) o perché analfabeta?

    NO.

    L’amministrazione di Sostegno e gli altri istituti di Protezione Giuridica servono a tutelare persone che - per infermità o menomazioni - perdano alcune delle loro capacità cognitive e psichiche.

    Un’invalidità strettamente fisica anche se del 100% ma non psichica o cognitiva, che non permette alla persona di apporre un segno di firma su documenti amministrativi, non può essere considerata una motivazione valida per richiedere la nomina di un Amministrazione di Sostegno.

    La persona, infatti, seppur impossibilitata a firmare il documento (poiché, ad esempio, affetta da tetraparesi spastica agli arti superiori) è nel pieno delle proprie capacità cognitive e psichiche utili a comprende il contenuto del documento e può dimostrare la propria volontà in altro modo.

    In questo caso “la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere.” D.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".

  2. Nel caso di nomina temporanea di amministrazione di sostegno, è possibile ottenere una proroga?

    SI

    Può essere richiesta una proroga, preferibilmente entro la data di scadenza della nomina temporanea.

    Non è quindi necessaria una nuova nomina, è sufficiente fare domanda al Giudice Tutelare.

    Per la domanda è possibile utilizzare il modulo B15 – DOMANDA GENERICA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE indicando, oltre ai dati sull’Amministrazione, le motivazioni della richiesta di proroga.

  3. Può l’Amministratore di Sostegno sostenere delle spese dopo la morte dell’Amministrato?

    NO

    I poteri dell’Amministrazione di Sostegno terminano infatti alla morte del beneficiario.

    È possibile, tuttavia, per le sole spese funerarie e di saldo di eventuali pendenze legate alle strutture che hanno avuto in cura il defunto (casa di riposo, rsa, ecc), sostenere gli oneri chiedendo però l’autorizzazione a tutti gli eredi del defunto beneficiario.

  4. L’amministrazione di sostegno può essere revocata?

    SI

    L'amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando essa si è rivelata non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  5. E’ previsto un compenso per chi riveste l’incarico di amministratore di sostegno?

    NO

    L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

  6. Si può presentare reclamo contro il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?

    SI

    a) contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello

    b) contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

  7. Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno?

    SI

    1) con una comunicazione all’ufficiale di stato civile. Ai sensi dell'art. 405 c.c. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

    2) con l’iscrizione nel Registro delle amministrazioni di sostegno  tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare.

  8. In quali casi si procede all’attribuzione “d’ufficio” dell’amministratore di sostegno?

    Soltanto in caso di inerzia dei soggetti privati legittimati ed in particolare del beneficiario

    L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

 

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