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Separazione Consensuale o Giudiziale/Ricorso cumulativo separazione e divorzio
DAL 1 MARZO 2023 NON SARÀ PIÙ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE SENZA L’AUSILIO DI UN AVVOCATO (RIFORMA CARTABIA).
COS'E'
Separazione consensuale: è una procedura che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi concordando le condizioni con l’assistenza di un legale.Separazione giudiziale: è la procedura alla quale debbono ricorrere i coniugi allorché non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
La procedura deve essere iniziata da uno dei due coniugi, sempre con l’ausilio di un legale.
Ricorso cumulativo di separazione e divorzio: si precisa che, a seguito della riforma Cartabia, è possibile depositare ricorso cumulativo di separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473-bis. 49 c.p.c. e ss.
CHI PUO' RICHIEDERLA
Separazione consensuale: i coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni della separazione (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc.), SOLO CON L’AUSILIO DI UN LEGALE.Separazione giudiziale: uno dei coniugi, con l’assistenza del legale, chiede con ricorso la separazione giudiziale.
NOTA BENE
Il ricorso (atto principale) deve essere depositato in formato PDF nativo (no scansione).L’atto sottoscritto anche dalle parti, invece, va inserito tra gli allegati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 121 c.p.c., il ricorso deve essere presentato in forma chiara e sintetica segnalando nell’intestazione eventuali ragioni di urgenza.
Ai sensi dell’art. 473 bis.51 c.p.c., se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso.
Si rimanda alle linee guida consultabili al seguente link:
https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/News/Detail/179224
In presenza di clausole che prevedano il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi a beni immobili si rimanda al Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia: https://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/protocollo.pdf
La documentazione da presentare, oltre a quanto previsto dalle linee guida, è la seguente:
Per la separazione consensuale:
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- Certificato di residenza di ambedue i coniugi;
- Copia atto integrale di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
- Condizioni di separazione;
- Piano genitoriale (in caso di figli minori);
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Ricevuta telematica PagoPA.
- Stato di famiglia;
- Certificato di residenza;
- Copia atto integrale di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
- Piano genitoriale (in caso di figli minori);
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Ricevuta telematica PagoPA.
Si ricorda:
- di allegare al ricorso la ricevuta telematica di pagamento del C.U. (pagamento con PagoPA);
- di compilare in sede di deposito telematico i campi relativi all’atto di matrimonio (parte, serie, numero) nonché i dati anagrafici dei figli se minorenni o non economicamente indipendenti;
- al termine del procedimento, di depositare il modello ISTAT integralmente compilato.
- decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto);
- decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa;
- a seguito del deposito dell’atto di acquiescenza firmato da entrambe le parti successivamente alla pubblicazione della sentenza.
COSTI
- Contributo Unificato da € 43,00 per separazione consensuale;
- Contributo Unificato da € 98,00 per separazione giudiziale.
MODULI
• Modello ISTAT M252 reperibile al link: https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/1448/ISTAT%20M.252.pdf• Istruzioni pagamento con PagoPA.
• Circolare procedimenti in materia di famiglia
• Tabella contributi unificati procedimenti in materia di famiglia