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Divorzio congiunto o contenzioso
In caso di matrimonio concordatario l’oggetto del procedimento sarà divorzio – cessazione degli effetti civili;in caso di matrimonio civile l’oggetto del procedimento sarà divorzio – scioglimento del matrimonio.
COS'E' E CHI PUO' RICHIEDERLO
Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l’assistenza di un avvocato. Nel caso di divorzio congiunto è possibile avvalersi di un solo avvocato.Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento figli, assegnazione casa coniugale, assegni di mantenimento etc…).
Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio.
NOTA BENE
Il ricorso (atto principale) deve essere depositato in formato PDF nativo (no scansione).L’atto sottoscritto anche dalle parti, invece, va inserito tra gli allegati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 121 c.p.c., il ricorso deve essere presentato in forma chiara e sintetica segnalando nell’intestazione eventuali ragioni di urgenza.
Ai sensi dell’art. 473 bis.51 c.p.c., se le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso.
Si rimanda alle linee guida consultabili al seguente link:
https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/News/Detail/179224
In presenza di clausole che prevedano il trasferimento o la costituzione di diritti reali relativi a beni immobili si rimanda al Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia: https://www.ordineavvocatipavia.it/sites/default/files/archivio/allegati/protocollo.pdf
La documentazione da presentare, oltre a quanto previsto dalle linee guida, è la seguente:
Per il divorzio congiunto:
- Stato di famiglia;
- Certificati di residenza;
- Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale;
- Condizioni di divorzio;
- Piano genitoriale (in caso di figli minori);
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Ricevuta telematica PagoPA.
Per il divorzio giudiziale:
- Stato di famiglia;
- Certificati di residenza;
- Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
- Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato;
- Piano genitoriale (in caso di figli minori);
- Nota di iscrizione a ruolo;
- Ricevuta telematica PagoPA.
- di allegare al ricorso la ricevuta telematica di pagamento del C.U. (pagamento con PagoPA);
- di compilare in sede di deposito telematico i campi relativi all’atto di matrimonio (parte, serie, numero) nonché i dati anagrafici dei figli se minorenni o non economicamente indipendenti;
- al termine del procedimento, di depositare il modello ISTAT integralmente compilato.
- decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto);
- decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa;
- a seguito del deposito dell’atto di acquiescenza firmato da entrambe le parti successivamente alla pubblicazione della sentenza.
COSTI
- Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto
- Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale
MODULI
- Modello ISTAT M253 reperibile al link: https://www.istat.it/ws/fascicoloSidi/1448/ISTAT%20M.253.pdf
- Istruzioni pagamento con PagoPA