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Divorzio congiunto
COSA E'
E' la richiesta dei coniugi di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Di regola, per accedere alla domanda divorzile, è necessario che i coniugi siano già separati, salvi i casi - previsti dalla legge 898 del 1970 - che consentono il divorzio cd. diretto.
Il presupposto essenziale è che i due coniugi si trovino completamente d'accordo con riguardo a tutte le condizioni di divorzio, in caso contrario è necessario instaurare un divorzio giudiziale.
La domanda congiunta di divorzio può essere presentata decorsi i seguenti termini:
- in caso di intervenuta separazione consensuale, sei mesi dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia stato pronunciato il decreto di omologa;
- in caso di intervenuta separazione giudiziale, un anno dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia passata in giudicato la sentenza che dichiara i coniugi separati;
- in caso di negoziazione assistita con gli Avvocati o di accordi conclusi davanti al Sindaco, sei mesi dalla data degli accordi stessi, purché validamente perfezionati.
I coniugi, se d’accordo, possono scegliere la legge applicabile al divorzio, sulla base delle regole di cui al Regolamento Europeo n. 1259 del 2010.
I coniugi, se d’accordo, possono scegliere la legge applicabile al divorzio, sulla base delle regole di cui al Regolamento Europeo n. 1259 del 2010.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 898/1970, modificata con Legge 74/1987; Legge 55/2015
CHI PUO' RICHIEDERLO
I coniugi in maniera congiunta, rappresentati da almeno un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi).
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è indispensabile.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Il divorzio si richiede attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui almeno uno dei coniugi abbia la residenza.
Al ricorso vanno allegati:
- nota di iscrizione a ruolo;
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato;
- stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- certificato di residenza di entrambe le parti;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
In caso di negoziazione assistita o accordi conclusi davanti all’Ufficiale di Stato Civile, i relativi atti.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Pavia - Sezione II civile - Famiglia – P.zza del Tribunale, 1 27100 Pavia
Orario: dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.
Recapiti telefonici: 0382/398618
QUANTO COSTA
- contributo unificato: € 43,00
TEMPI
L'udienza avanti al giudice delegato e fissata in media entro 3 mesi dalla data di deposito del ricorso.
La pubblicazione della sentenza interviene, in media, entro 4 mesi dalla data di deposito del ricorso.
MODULI STANDARD
- Nota di Iscrizione a Ruolo - cause ordinarie trib
- Scheda ISTAT
- Verbale divorzio congiunto giudice delegato
- Sentenza cessazione con figli minori
- Sentenza cessazione senza figli minori
- Sentenza scioglimento con figli minori
- Sentenza scioglimento senza figli minori
- Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori
POSSIBILITA DI IMPUGNAZIONE
Le parti possono rinunziare alla proposizione dell'appello con dichiarazione resa a verbale all'udienza avanti al Tribunale.
NOTE
Le parti non abbienti (con un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.528,41) possono richiedere il beneficio del Patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine degli Avvocati sito al 1° piano dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 -tel. 0382/308010
PROCEDIMENTI ALTERNATIVI A QUELLO GIUDIZIALE: negoziazione assistita e accordi davanti all’ufficiale di Stato Civile
I coniugi possono concludere accordi al fine di pervenire a un divorzio su domanda congiunta, anche a mezzo di convenzione di negoziazione assistita, conclusa da Avvocati, ai sensi dell’art. 6 comma I, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014. In tal caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale. I coniugi - in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti - possono concludere il divorzio su domanda congiunta anche innanzi all’ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014). In questo caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso. L’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato Civile non può contenere patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali mentre può prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di divorzio, purché non una tantum). Cosi: Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 24 aprile 2015 n. 6/15; v. al riguardo, Cons. Stato n. 4478 del 2016.
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