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Rinuncia di eredità
Cos’è
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
Normativa
Artt. 519 e segg. codice civile.
Chi può richiederla
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.
Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.
Dove
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Modalità di fissazione dell’appuntamento
Inoltrare la richiesta di appuntamento tramite e-mail all’indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustizia.it, indicando:
- Nome e cognome del defunto, nonché il luogo dell’ultimo domicilio in vita e la data del decesso;
- Quanti siano i rinuncianti e se questi siano o meno nel possesso dei beni ereditari
- Se tra i rinuncianti vi siano dei minori
Come si svolge
1. La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non si è nel possesso di tali beni, e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).2. Per poter fissare l’appuntamento occorrono:
- Una marca da bollo cartacea da € 16,00;
- Estratto dell’atto di morte nel quale sia indicata l’ultima residenza in vita del defunto;
- Codice fiscale del defunto, in originale e in fotocopia;
- Carta d’identità di ciascuno dei rinuncianti, in originale e in fotocopia;
- Codice fiscale di ciascuno dei rinuncianti, in originale e in fotocopia;
- Autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati);
- La ricevuta dell’avvenuto versamento dell’F23 da € 200,00 per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate (l’F23 viene fornito dalla Cancelleria in sede di conferma dell’appuntamento);
3. Dopo circa due settimane dalla firma dell’atto si potrà ritirarne la relativa copia conforme all’originale presentando allo sportello della cancelleria:
- una marca da bollo da € 16,00
- una marca da bollo da € 11,80
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