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Rinuncia di eredità

Cos’è

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

Normativa

Artt. 519 e segg. codice civile. 

Chi può richiederla

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

Dove

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Modalità di fissazione dell’appuntamento

Inoltrare la richiesta di appuntamento tramite e-mail all’indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustizia.it, indicando:

  • Nome e cognome del defunto, nonché il luogo dell’ultimo domicilio in vita e la data del decesso;
  • Quanti siano i rinuncianti e se questi siano o meno nel possesso dei beni ereditari
  • Se tra i rinuncianti vi siano dei minori

Come si svolge

1.    La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni ereditari o entro dieci anni se non si è nel possesso di tali beni, e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).

2.    Per poter fissare l’appuntamento occorrono:

  • Una marca da bollo cartacea da € 16,00;
  • Estratto dell’atto di morte nel quale sia indicata l’ultima residenza in vita del defunto;
  • Codice fiscale del defunto, in originale e in fotocopia;
  • Carta d’identità di ciascuno dei rinuncianti, in originale e in fotocopia;
  • Codice fiscale di ciascuno dei rinuncianti, in originale e in fotocopia;
  • Autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati);
  • La ricevuta dell’avvenuto versamento dell’F23 da € 200,00 per la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate (l’F23 viene fornito dalla Cancelleria in sede di conferma dell’appuntamento);
La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare

3.    Dopo circa due settimane dalla firma dell’atto si potrà ritirarne la relativa copia conforme all’originale presentando allo sportello della cancelleria:

  • una marca da bollo da € 16,00
  • una marca da bollo da € 11,80

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