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Rinuncia di eredità

Cos’è

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

Normativa

Artt. 519 e segg. codice civile. 

Chi può richiedere

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

Dove

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Come si svolge

  1. La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' nel possesso dei beni e non ha effetto se non e' osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).

  2. Per poter fissare l’appuntamento occorrono:

    • certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione)

    • certificato ultima residenza del defunto

    • copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto

    • copia del documento d’identità del rinunciante e del defunto

    • autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati)

  3. Il giorno dell’atto occorre

    • presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’originale dell’atto

    • effettuare un versamento di € 168,00 per ogni rinunziante da eseguire in esattoria, in banca o in posta a favore dell’ufficio delle entrate (il cancelliere rilascerà dopo la firma dell’atto un fac-simile per il versamento munito del numero di iscrizione a ruolo)

    • la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell’atto

  4. Dopo circa dieci giorni dalla firma dell’atto si potrà ritirare copia conforme all’originale della rinunzia presentando allo sportello della cancelleria:

    • una marca da bollo da € 16,00

    • una marca da bollo da € 6,20

La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare

Effetti

I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).

Nota bene

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (ai sensi dell’art. 749 cod.proc.civ.) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

La rinuncia può essere revocata dal rinunciante osservando le stesse formalità previste in caso di rinuncia ovvero tramite dichiarazione da effettuare presso la cancelleria del Tribunale competente allegando anche il verbale di rinuncia all’eredità

Costi

Per la rinuncia:

  • 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari;

  • € 200,00 per ogni rinunciante per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F23 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari.

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciante, il giorno fissato per la redazione dell’atto, deve essere indicato il nome della persona che vi provvederà in sostituzione.

Tempi

Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)

  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente (in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti).

È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.

La formazione dell’atto avverrà il giorno stesso dell’appuntamento.

La copia dell’atto potrà essere rilasciata a partire da dieci giorni dopo il versamento all’Ufficio Entrate.

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