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Atto notorio
Cos’è
L’atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un Cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.
In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti.
In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.
Gli atti notori possono essere ricevuti dal Cancelliere (sono competenti tutti i Cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).
È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal Cancelliere su delega del magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile - quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 R.D. n° 1238 del 9/7/39 - quelli relativi alla riscossione di crediti postali - R.D. n° 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. n° 775 del 30/5/40 - e delle somme dovute allo Stato - art. 298 R.D. n° 827 del 23/5/24).
Normativa
Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).
Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241
Chi può richiederlo
Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.
Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.
Dove
Presso il Tribunale di Pavia, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (piano terra, stanza 9).
Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.
Come si svolge
Fissare un appuntamento inviando una e-mail all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.pavia@giustizia.it .
Oppure per via telefonica chiamando al 0382 398 430 dal Lunedì al Giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Nel giorno stabilito per la redazione dell’atto, il richiedente dovrà presentarsi in Cancelleria Volontaria Giurisdizione (piano terra, stanza 9) insieme ai due testimoni (quattro, se l’interessato è cittadino statunitense) in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire, non imparentati con il richiedente e non interessati all’atto).
Devono essere tutti muniti di carta d’identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
Il richiedente e i testimoni firmeranno l’atto davanti al cancelliere.
Il ritiro dell’atto può avvenire immediatamente o dopo tre giorni (vedi costi).
Nota bene
Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:
- certificato di morte in carta semplice
- copia di eventuale testamento
- copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi
- copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge
- fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà
- tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza
- In presenza di testamento, oltre ai documenti e agli atti sopra indicati, è richiesta anche la copia conforme all’originale del testamento pubblicato dal notaio.
Costi
Per la redazione dell’atto occorrono:
-
1 marca da € 16,00 per l’atto originale (che resta depositato in Cancelleria).
Sono esenti da bollo gli atti notori per uso divorzio ex art. 19 L. 6/3/1987 n. 74.
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