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Registro della stampa
Cos’è
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale Civile competente per territorio. Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali Civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità.
Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono indicare:
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luogo e data di pubblicazione;
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nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
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nome del proprietario, del direttore o del vice direttore responsabile.
Normativa di riferimento
Legge 08.02.1948 n. 47 pubblicata nella G.U. del 20.08.1948.
Chi può richiedere
Devono compilare la richiesta di registrazione al registro della stampa l’eventuale proprietario, l’eventuale editore e il direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.
Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) sarà necessario allegare alla domanda (nel caso in cui la documentazione non fosse presentata dagli interessati, occorre munirsi di delega):
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una copia dello statuto autenticato e bollato
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autocertificazione sulla qualità di legale rappresentante della società o associazione.
Se il proprietario è diverso dall’editore allegare contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato.
Se il proprietario è un Comune allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata.
Dove
Presso il Tribunale di Pavia, Ufficio registro stampa.
Come si svolge
Si richiede la registrazione della pubblicazione al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi (art. 5 Legge n. 47/1948) allegando l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.
Costi
Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul C/C 8003 intestato all’ufficio di registro tasse CC.GG. Roma su bollettino a tre parti.
Marca da bollo € 27,00 (da acquistarsi presso tabaccherie convenzionate).
Due marche da bollo da € 16,00 (una per la parte ‘domanda’ del modulo e una per la parte ‘dichiarazione’ dello stesso).
Tempi
La registrazione ha valore DAL MOMENTO DEL DECRETO.
Stampa la scheda Registro della stampa in pdf