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Permesso di colloquio con persona detenuta
Informazioni generali
Fino alla sentenza di I° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:
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dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari;
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dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell’invio degli atti al dibattimento;
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dal Tribunale e/o dalla Corte d’Assise durante la fase dibattimentale;
Dopo la sentenza di I° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto (art. 18 L. 354/75);
I parenti ed affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
A chi rivolgersi
Nella fase delle indagini preliminari la domanda va presentata al Pubblico Ministero e, quindi, depositata nella Segreteria della Procura della Repubblica sita al I° piano del Palazzo di giustizia, in Pavia, Piazza del Tribunale, 1.
Dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato, la domanda, indirizzata al Giudice per le indagini preliminari, va depositata nella
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Cancelleria GIP/GUP, sita nel Palazzo di Giustizia, Pavia, Piazza del Tribunale, 1.
Nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta) la domanda va presentata nella Cancelleria del Giudice adito, in particolare:
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Cancelleria Dibattimento Penale (Pavia, Palazzo di Giustizia, Piazza del Tribunale, 1) per i processi rinviati al giudizio del Tribunale di Pavia e della Corte di Assise di Pavia.