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Opposizione al Decreto Penale di condanna

Cos’è il procedimento per decreto (penale di condanna)

Il procedimento per decreto è uno dei riti speciali previsti dal legislatore e trova la sua disciplina normativa nel Libro VI, titolo V, agli artt. 459 e ss. c.p.p.. Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando euro 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero;

Benefici per l’imputato previsti dal rito

Il procedimento per decreto è l’unico rito alternativo che prevede come misura premiale per l’imputato la riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale; non comporta il pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie e, anche se divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo.

Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, come previsto dall'art. 460, comma 5, c.p.p.;

E’ prevista per legge la non menzione della condanna nel certificato penale richiesto dalla parte.

Termini per proporre opposizione

Nel termine di gg. 15 (quindici) dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova; Nella sezione modulistica è stato predisposto un modello di dichiarazione di opposizione scaricabile on line.

Nomina del difensore di ufficio

Con l’emissione del decreto penale di condanna, qualora agli atti non risulti già nominato, il Giudice provvede alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p.. Il difensore nominato, così come l’imputato, durante il termine utile a proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nonché proporre opposizione; L’imputato può in qualsiasi momento nominare un proprio difensore di fiducia (al massimo due) che subentra/no nei termini e nelle facoltà sopra indicate.

Invito ad eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p.

Con la notifica del decreto penale di condanna l’imputato viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p. in relazione alle successive notificazioni. L’elezione di domicilio può avvenire mediante dichiarazione resa alla cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace, ovvero, con telegramma o lettera raccomandata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. In mancanza di dichiarazione o elezione idonea e sufficiente, ovvero, in caso di omessa comunicazione del mutamento del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, tutte le notificazioni successive vengono eseguite nel luogo di notifica del decreto penale. Qualora in tale luogo la notificazione diventa impossibile, la stessa viene eseguita, ai sensi dell’art. 161 co. 4, mediante consegna al difensore.

Richiedere l’oblazione dopo la notifica del D.P.: nozioni generali, termini ed istruzioni

L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);

  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.);

Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra.

Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in cancelleria la"distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente: i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del MODELLO F23 (MODELLO DI PAGAMENTO TASSE, IMPOSTE, SANZIONI ED ALTRE ENTRATE).

Il versamento dev’essere effettuato utilizzando il predetto modello fiscale F23 presso uno dei seguenti sportelli:

  • Concessionario Equitalia Nord s.p.a.;

  • Ufficio Postale;

  • Istituto Bancario;

Una volta eseguito il versamento l’interessato deve depositare in cancelleria una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.

Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato;

Dichiarazione di OPPOSIZIONE al decreto penale

Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice:

  1. il giudizio immediato: il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;

  2. il giudizio abbreviato: il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti. Nel giudizio si osservano le disposizioni previste dagli artt. 438 e ss. c.p.p.;

  3. l’applicazione della pena su richiesta: rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare; il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1.

Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.

Possibili conseguenze in seguito ad opposizione al decreto penale

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione:

  • l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;

  • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi;

In caso di non opposizione al decreto penale

Per sapere come procedere al pagamento della sanzione pecuniaria inflitta con decreto penale tornare indietro e scegliere la rubrica pagare la pena inflitta con decreto penale.