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Separazione consensuale

DAL 1 MARZO 2023 NON SARÀ PIÙ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE SENZA L’AUSILIO DI UN AVVOCATO (RIFORMA CARTABIA).


È la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.

È necessario proporre ricorso in carta semplice, oppure utilizzare il modello qui sotto allegato, alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti.

Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme.

INDICAZIONI PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

COME COMPILARE E DEPOSITARE IL RICORSO IN ASSENZA DI DIFENSORI

  1. Il ricorso può essere predisposto secondo il MODELLO RICORSO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE, integrato con i dati mancanti. Devono essere altresì allegate al ricorso le condizioni di separazione: nel caso in cui non vi siano figli o i figli siano tutti maggiorenni utilizzare il modello FAC SIMILE DELLE CONDIZIONI IN ASSENZA DI FIGLI MINORENNI, oppure nel caso in cui vi siano figli minorenni utilizzare il modello FAC SIMILE DELLE CONDIZIONI IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI.
  2. Il ricorso deve essere firmato in originale da entrambi i coniugi davanti al funzionario; si raccomanda quindi di non portarlo già firmato. Per l’identificazione i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido e il tesserino del codice fiscale (o della tessera sanitaria). Il foglio (o i fogli) delle condizioni devono essere presentati in duplice copia, una firmata da entrambi i coniugi e una priva di firma.
  3. Al momento del deposito in cancelleria è necessario allegare un contributo unificato di euro 43,00 (da acquistare in tabaccheria).
  4. Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti (non è accettata l’autocertificazione):
    • estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal comune in cui è stato celebrato;
    • certificato cumulativo di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi.

Si ricorda che i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio, devono essere prodotti tutti in originale e sono esenti da bollo. 

ULTERIORI INDICAZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, SIA CON L’ASSISTENZA DEI DIFENSORI CHE INTRODOTTO PERSONALMENTE DALLE PARTI

Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria civile Sez II- Famiglia– che si trova al primo piano del Palazzo di Giustizia, piazza del Tribunale n. 1 – Ala nuova – stanza n. 4.

La cancelleria è aperta al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.

Il numero di telefono per avere notizie sullo stato del procedimento è: 0382 398618;

GIORNO DELL’UDIENZA

I coniugi dovranno presentarsi il giorno dell’udienza, all’orario indicato, presso l’ufficio del Giudice Delegato, G.O.T., al Piano Terra, stanza  del Palazzo di Giustizia, piazza del Tribunale n. 1 – Ala vecchia,  stanza n.

Per abbreviare i tempi di trattazione dei procedimenti, i coniugi o i difensori compileranno il verbale di udienza secondo il modello VERBALE SEPARAZIONE CONSENSUALE GIUDICE DELEGATO nelle parti relative alle generalità e agli altri dati relativi ai coniugi.

Nel caso in cui in udienza si vogliano modificare le condizioni di separazione rispetto a quanto contenuto nel ricorso, dovrà essere portato in udienza un foglio (o più fogli) delle condizioni di separazione come modificate.

Trascorsi circa 45 giorni dalla data dell'udienza e, dopo aver verificato sul Portale dei Servizi Telematici online (PST) del Ministero della Giustizia se è stato emesso il Decreto di Omologa, si può richiedere in Cancelleria copia autentica del verbale di separazione e del decreto di omologa.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL CASO DI SEPARAZIONE DI CONIUGI CON FIGLI MINORI

Si rende noto ai genitori separati o separandi che attraverso un percorso di mediazione familiare o di sostegno alla genitorialità possono essere aiutati per acquisire forme di dialogo tra di loro necessarie per seguire i figli nella crescita e per superare la situazione critica generata dalla separazione. Il percorso di mediazione è volontario, riservato e indipendente dal sistema giudiziario; non consiste in una terapia psicologica né si tratta di consulenza legale che possa sostituire l’attività degli avvocati.

Presso i Servizi Sociali del Comune di loro residenza i coniugi possono avere recapiti dei centri di mediazione pubblici o convenzionati.

Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori

POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE

No

NOTE

Vista la particolare riservatezza della materia trattata, per evidenti motivi di privacy, non è possibile dare informazioni telefoniche sui procedimenti iscritti.
I coniugi separati possono dichiarare di essersi riconciliati ai sensi dell'art. 157 del codice civile fornendo una dichiarazione in tal senso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio, o di residenza, nel caso in cui il matrimonio sia stato trascritto anche in quel Comune.

PROCEDIMENTI ALTERNATIVI A QUELLO GIUDIZIALE: negoziazione assistita e accordi davanti all’ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono concludere accordi al fine di pervenire a una separazione consensuale, anche a mezzo di convenzione di negoziazione assistita, conclusa da Avvocati, ai sensi dell’art. 6 comma I, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014. In tal caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale.

I coniugi - in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti - possono concludere la separazione consensuale anche innanzi all’ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12, dl 132 del 2014, convertito in L. 162 del 2014). In questo caso, non è necessario presentare alcuna domanda al Tribunale. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso. L’accordo concluso davanti all’ufficiale di Stato Civile non può contenere patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali mentre può prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento). Cosi: Min. Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi Demografici, circolare 24 aprile 2015 n. 6/15; v. al riguardo, Cons. Stato n. 4478 del 2016.

 

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