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Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore

Cos’è

I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro. In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunziare ad eredità, accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni e compromessi, riscuotere capitali, ecc.

Leggi

Artt. 320, comma 3,4 cod. civ.; artt. 737, 742 bis cod. proc. civ. 

Chi può richiedere

Entrambi i genitori o chi ne esercita, in via esclusiva, la potestà.

Dove

È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione (nella pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).

Se si presenta la necessità di rispettare una scadenza documentabile in meno di 5 giorni lavorativi è possibile rivolgersi direttamente presso il Tribunale di Pavia - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

Come si svolge

  1. Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice non ha necessità di fissare un’udienza.

    È necessario, quindi, depositare in Cancelleria una istanza che sia il più possibile completa e documentata.

    Prima di recarsi in Tribunale raccogliere quindi tutta la documentazione utile al Giudice per la decisione.

    In particolare sono spesso necessari:

    • Certificato di morte della persona di cui il minore è erede o chiamato all’eredità [vedi Informazioni Utili]

    • Un certificato di Stato di Famiglia (come sopra)

    • Una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ove risulti chi sono tutti gli eredi o chiamati all’eredità (come sopra)

    • Per l’elenco degli allegati da produrre in base alle singole esigenze è necessario consultare il modulo specifico.

  2. Consegnare in Tribunale il modulo correttamente compilato unitamente agli allegati necessari e indicati sul modulo stesso.

    Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta. 

NB.

È possibile ricevere una copia del provvedimento del Giudice direttamente a casa propria consegnando in Cancelleria al momento del deposito dell’istanza una busta debitamente affrancata e compilata con il proprio indirizzo postale.

Costi

Per i certificati vanno sostenuti i seguenti costi in Comune (Punto 1):

  • se è in carta semplice il costo è di € 0,26 per ogni certificato (in questo caso è necessario specificare l'uso, cioè l'articolo di legge per cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo)

  • se è in bollo il costo è di € 15,14 per ogni certificato (€ 16,00 marca bollo + € 0,52 centesimi per diritti segreteria).

Per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Punto 1):

  • imposta di bollo € 16,00 (laddove sia richiesta l’autentica della firma) + € 0,52 per diritti di segreteria.

Per la richiesta (Punto 3)

  • € 27,00 di marca per diritti forfetizzati

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia.

Tempi

In media il decreto del giudice è disponibile entro 30 giorni dalla domanda correttamente depositata

Informazioni utili

I certificati di morte vanno richiesti all’Ufficio Anagrafe del comune di ultima residenza del defunto.

Comune di Pavia - Anagrafe (certificati)

In caso di richiesta di accettazione di eredità leggere la scheda relativa all’Accettazione eredità con beneficio d'inventario.

I certificati anagrafici possono essere richiesti presso tutti gli Uffici Anagrafe del Comune di Pavia.

Stampa la scheda Atti di straordinaria amministrazione a favore di un minore in pdf