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L'oblazione penale

Cos’è l’oblazione

L’oblazione è un istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato adempiendo ad una obbligazione amministrativa. In sintesi, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di una determinata somma di denaro stabilita dalla legge.

Normativa di riferimento

  • art. 141 Disp. Att. c.p.p. (D.L.vo 271/89)

  • art. 162 e 162 bis c.p.

Per quali reati è possibile richiedere l’oblazione

L’oblazione processuale è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:

  • per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (art. 162 c.p.);

  • per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l’arresto o con l’ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa (162 bis c.p.);

In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento al giudice per le indagini preliminari il quale provvede con ordinanza.

Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà.

Qualora viene proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.

Come e dove si paga

Una volta ricevuto l’avviso di ammissione all’oblazione, l’interessato o persona da lui delegata, ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.

Il pagamento viene effettuato utilizzando il MODELLO F23 (MODELLO DI PAGAMENTO TASSE, IMPOSTE, SANZIONI ED ALTRE ENTRATE), presso uno dei seguenti sportelli:

  • Concessionario Equitalia Nord s.p.a.;

  • Ufficio Postale;

  • Banca/Istituto di credito;

Ultimo adempimento a carico dell’interessato rimane il deposito in cancelleria di una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e timbro del concessionario/istituto di credito/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il versamento;

Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest’ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l’archiviazione del procedimento).