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Autorizzazione per il rilascio del passaporto

Cos’è

È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in favore:

  • del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

  • del minorenne, quando manchi l’assenso di uno o entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)

  • di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.

Normativa

art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67 art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3 vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione) 

Chi

Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita.

Dove

L’istanza deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutelato.

Presso il Tribunale di Pavia, Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del Giudice tutelare sono esercitate dal Console

Come si svolge

  1. Si tratta di provvedimenti per i quali, di norma, il Giudice ha necessità di fissare un’udienza per verificare le ragioni del mancato assenso dell’altro genitore.

    In ogni caso chi propone il ricorso dovrà provare di aver chiesto inutilmente l’assenso all’altro genitore mediante il deposito della raccomandata con avviso di ricevimento.

    L’udienza non è necessaria nel caso in cui l’altro genitore non è reperibile o risiede all’estero.

    In questo caso è necessario, quindi, depositare in cancelleria una istanza che sia il più possibile completa e documentata.

    Per dimostrare l’irreperibilità dell’altro genitore o la sua residenza all’estero, chi propone il ricorso dovrà depositare, se è cittadino italiano residente in Italia, un’autocertificazione relativa alle predette circostanze.

    Se il ricorrente non è cittadino italiano o residente stabilmente in Italia, la raccomandata con avviso di ricevimento di cui sopra dovrà essere inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore purché in Italia (da documentarsi mediante deposito del certificato di residenza); è in ogni caso necessario depositare anche l’autocertificazione di cui al punto precedente.

    Prima di recarsi in Tribunale raccogliere quindi tutta la documentazione utile al Giudice per la decisione.

    In particolare, oltre alla documentazione di cui sopra, sono spesso necessari il provvedimento di separazione o la sentenza di divorzio o il provvedimento sull’affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni.

  2. Consegnare in Tribunale il modulo correttamente compilato unitamente agli allegati necessari e indicati sul modulo stesso

    Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a compiere l’attività richiesta.

    Quando il Giudice ha emesso il provvedimento

  3. Ritirare il decreto presso la Cancelleria.

  4. Consegnare una copia del decreto alla Questura, che rilascerà il passaporto.

Costi

Per la richiesta (Punto 3):

  • € 27,00 di marca per diritti forfetizzati

  • Se il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore la domanda è esente da contributo unificato altrimenti è dovuto il Contributo unificato di 98,00 €

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Tempi

In media il decreto del Giudice è disponibile entro 30 giorni dalla domanda correttamente depositata nel caso in cui non sia necessaria l’udienza. In caso contrario i tempi sono dipendenti dalla gravità ed urgenza del caso.

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